Statuto del Consorzio BIM Piave di Treviso

(approvato con Decreto Prefettizio n. 4805/IV in data 3 Ottobre 1956 e successive modificazioni, con la ricognizione normativa di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142 avvenuta con Delibera dell'Assemblea n. 56 del 3 aprile 1993 (in atti Co.Re.Co. n. 2659 dell'8.4.1993) e da ultimo con le modifiche introdotte con deliberazione dell’Assemblea nr. 2 del 4 aprile 2003)

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TITOLO PRIMO

Art. 1

    1. Tra i Comuni della Provincia di Treviso compresi nel Bacino Imbrifero del Fiume Piave è costituito il Consorzio denominato "CONSORZIO OBBLIGATORIO FRA I COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA FACENTI PARTE DEL BACINO IMBRIFERO DEL PIAVE", avente sede legale ed amministrativa in Via Verizzo, 1030 (ex 38) di Pieve di Soligo.

    2. Il Consorzio è costituito ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1° della legge 27/12/1953 n. 959, fra tutti i Comuni della Provincia di Treviso compresi nel Bacino Imbrifero del Piave, come delimitato dal D.M. 14/12/1954, pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 6 del 10 Gennaio 1955 e successive modificazioni.

Art. 2

    1. Il Consorzio ha lo scopo di provvedere all'amministrazione del fondo comune previsto dall'art. 1, comma 14 della legge 27/12/1953 n. 959, impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni, come:

a)    L'esecuzione di opere pubbliche risultanti dai programmi pluriennali dei Comuni Consorziati;

b)    L’esecuzione di opere pubbliche di interesse sovracomunale che rientrano nei programmi del Consorzio;

c)    L’assunzione di partecipazioni in altre società, imprese e/o enti nel campo dei servizi energetici, di igiene ambientale, del ciclo integrato dell’acqua, delle telecomunicazioni ed in genere nei servizi complementari e connessi ai predetti anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche o legislative.

d)    La esecuzione di opere di sistemazione montana, che non siano di competenza dello Stato;

e)    Di assumere in conto e spesa dei singoli Comuni, la progettazione e la esecuzione di opere di competenza dei Comuni stessi, che si inquadrino nelle opere programmate dal Consorzio;

f)    Di effettuare tutte le operazioni necessarie per finanziare provvisoriamente i Comuni o le iniziative programmate, in attesa di pagamenti da parte degli Enti debitori e può compiere ogni altra operazione finanziaria che sia deliberata dall'Assemblea, nonché concedere finanziamenti a Comuni o altri Enti che operano nel quadro delle iniziative programmate e ciò entro i limiti dei fondi disponibili.

    2. Rientrano negli scopi sociali anche i servizi informatici e telematici, attività di informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell’U.E..

    3. Il Consorzio in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale per il raggiungimento dei fini sociali, potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute opportune.

 Art. 3

    1. Il Consorzio inoltre potrà:

a)    Richiedere l'erogazione della fornitura diretta di energia ai sensi e secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge 27/12/1953, n. 959;

b)    Rappresentare i Comuni che ne fanno parte in tutte le pratiche da trattare in sede amministrativa e giurisdizionale inerenti alla ripartizione dei fondi, di cui alla legge precitata, in contrasto con similari Consorzi di altre Province e con le Società concessionarie di grandi derivazioni d'acqua.

Art. 4

    1. Per l'assolvimento del proprio scopo, il Consorzio utilizza la quota attribuitagli ai sensi dell'art. 1, comma 4°, della legge 27/12/1953, n. 959, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel patrimonio del Consorzio potranno entrare eventuali lasciti o donazioni.

Art. 5

    1. Faranno parte di diritto del Consorzio anche tutti quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi, a sensi dell'art. 52 del T.U. sulle acque 11/12/1933 n. 1775.

Art. 6

    1. Il Consorzio è di durata illimitata, cessa in pieno diritto per esaurimento del fine e può cessare nello stesso modo e con le stesse forme seguiti per la sua costituzione.

Art. 7

    Il Consorzio è dotato di personalità giuridica ed è "obbligatorio” ai sensi del comma 7 dell’art. 31 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

TITOLO SECONDO

Art. 8


    1. Gli organi amministrativi del Consorzio sono:
a)    L'Assemblea Consorziale;
b)    Il Consiglio Direttivo;
c)    Il Presidente.

Art. 9

    1. L'Assemblea Consorziale è costituita da rappresentanti dei singoli Comuni Consorziati, nella persona del Sindaco o suo Delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione che è uguale per ogni Comune membro, trattandosi di Consorzio obbligatorio a quote indivise.

Art. 10

    1. L'Assemblea Consorziale avrà la durata dei Consigli Comunali.

    2. Nel caso che i Consigli comunali abbiano scadenze diverse, l'Assemblea Consorziale avrà la durata dei Consigli del maggior numero dei Comuni consorziati.

 Art. 11

    1. L'Assemblea deve obbligatoriamente riunirsi, in via ordinaria, due volte all'anno, in primavera ed in autunno.

Art. 12

    1. L'Assemblea Consorziale si riunisce in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta domanda da almeno una terza parte dei componenti dell'Assemblea stessa.

Art. 13

    1. Le  convocazioni  dell'Assemblea saranno fatte dal Presidente previa deliberazione del Consiglio Direttivo, con avvisi scritti da recapitare ai rappresentanti consorziali, a mezzo raccomandata, almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. L'avviso dovrà indicare il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e gli oggetti da trattare.

Art. 14

    1. L'Assemblea non può validamente deliberare se non sia presente almeno la metà dei membri.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide con qualsiasi numero di presenti, purché non inferiore ad un terzo dei membri.

    2. La seconda convocazione non può aver luogo se non almeno il giorno dopo quello fissato per la prima.

Art. 15

    1. Spetta all'Assemblea Consorziale deliberare intorno agli atti fondamentali previsti all'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed inoltre:

a)    Eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Revisore dei Conti e nominare il Segretario/Direttore;

b)    Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

c)    Approvare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e le loro modifiche, nonché il piano degli investimenti;

d)    Deliberare sui criteri generali e di massima che debbono regolare l'attività consorziale;

e)    Deliberare sui contratti e sulle convenzioni;

f)    Ratificare le delibere d'urgenza prese dal Consiglio Direttivo ai sensi del 4° comma art. 175 D. Lgs. 18.08.2000, n.267 attinenti alle variazioni di bilancio;

g)    Approvare il regolamento organico del Personale nel caso che si debba assumerne, ed ogni altro regolamento che il Consorzio debba adottare per regolare la propria attività;

h)    Deliberare circa il concorso ad opere comuni con Consorzi ed Amministrazioni comunali viciniori.

i)    Deliberare la partecipazione in altre Società, imprese e/o enti di cui alla lettera c) dell’art. 2 precedente;

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per i casi stabiliti nei successivi articoli del presente statuto e per le delibere di cui al comma b) per la cui validità è richiesta la maggioranza assoluta dei membri in carica.

Art. 16

    1. La Presidenza della prima seduta ordinaria dell'Assemblea sarà assunta dal rappresentante consorziale più anziano in età tra i presenti: fungeranno da scrutatori i tre rappresentanti più giovani.

 

TITOLO TERZO

Art. 17

    1. Il Consiglio Direttivo è composto da n. 6 membri eletti dall'Assemblea Consorziale nel proprio seno ed è presieduto dal Presidente. Dura in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 18

    1. I membri  del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo non presenziano per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, decadono dall'Ufficio. La decadenza‚ pronunciata dall'Assemblea Consorziale su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 19

    1. Spetta al Consiglio Direttivo:

a)    Eleggere nel suo seno il Vice-Presidente;

b)    Proporre il nominativo del Segretario/Direttore;

c)    Approvare il piano esecutivo di gestione;

d)    Approvare i progetti tecnici ed economici;

e)    Deliberare le operazioni previste all’ultimo comma dell’art. 2 precedente limitatamente a quelle commerciali, finanziarie e mobiliari;

f)    Stabilire gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle Assemblee;

g)    Preparare il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

h)    Deliberare in primo grado sui ricorsi prodotti contro l'operato del Consorzio;

i)    Fare in genere tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa, economica, sociale e disciplinare degli affari e oggetti utili del Consorzio, in conformità alle leggi in vigore, al presente Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea, col mandato, in generale, di promuovere od attuare quanto può essere di vantaggio e di interesse per il Consorzio e per le popolazioni dei Comuni consorziati ;

l)    In caso di urgenza il Consiglio delibera sulle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica dell'Assemblea consorziale nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Inoltre delibera su tutti gli oggetti che non sono attribuiti all'Assemblea, al Presidente o al Segretario/Direttore.

Art. 20

    1. Le deliberazioni del Consiglio vengono prese a maggioranza assoluta di voti dei componenti il Consiglio. Delle adunanze, dovrà stendersi apposito verbale la cui parte dispositiva verrà comunicata a tutti i Comuni Consorziati.

Art. 21

    1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e su richiesta di almeno n. tre membri.
 

Art. 22

    1. Ai componenti del Consiglio Direttivo può essere corrisposta l'indennità mensile di carica con le modalità ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa in materia con riferimento al Comune Consorziato con maggior popolazione e, per quanto compatibile, si applicano le disposizioni del Capo IV del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

TITOLO QUARTO

Art. 23

    1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Consorziale nel proprio seno, a scrutinio segreto. Per l'elezione è richiesta la presenza di due terzi dei componenti dell'Assemblea e in seconda convocazione la metà più uno, e la maggioranza assoluta dei voti dei membri dell'Assemblea; se nessuno raggiungerà la maggioranza assoluta dopo la terza votazione, si procederà al ballottaggio.

Art. 24

    1. Il Presidente ed i componenti il Consiglio Direttivo, entrano in funzione subito dopo la deliberazione di nomina, dichiarata immediatamente eseguibile.

Art. 25

    1. Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche Amministrazioni, Autorità, Comuni Consorziati e terzi.

    2. Egli presiede l'Assemblea generale, il Consiglio Direttivo e proclama l'esito delle votazioni.

3. Al Presidente spetta l’indennità di carica prevista dalla vigente normativa per il Comune Consorziato con più popolazione e, per quanto compatibile, si applicano le disposizioni del Capo IV del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

4. Spetta al Presidente:

a)    Convocare l'Assemblea generale ed il Consiglio Direttivo;

b)    Fissare l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio;

c)    Dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea;

d)    Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori;

e)    Stipulare gli atti nell'interesse del Consorzio;

f)    Adottare in caso d'urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio, salvo chiederne ratifica alla prima, successiva riunione;

g)    In caso di assenza o di impedimento, sarà sostituito dal Vice Presidente.

h)    Nominare o designare i rappresentanti del Consorzio in Enti, Società e Associazioni, cui il Consorzio partecipa, previa definizione dei criteri da parte dell'Assemblea consorziale.

TITOLO QUINTO

Art. 26

    1. L’Assemblea consorziale elegge a maggioranza assoluta dei propri membri un revisore dei conti scelto tra i soggetti di cui al 2° comma dell’art. 234 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

    2. Il revisore, in conformità al presente Statuto ed al regolamento di contabilità, collabora con l’Assemblea nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell’Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione dell’Assemblea del Conto Consuntivo.

    3. Per quanto non previsto dal presente articolo e dal regolamento di contabilità si applicano le disposizioni previste dal Titolo VIII del D.Lgs. 8.08.2000, n. 267.

Art. 27

    1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio con il 1° Gennaio e termina con il 31 Dicembre di ogni anno.

    2. Per la predisposizione e approvazione dei bilanci di previsione e del conto consuntivo si fa riferimento a quanto disposto in merito dalla parte II “Ordinamento finanziario e contabile” del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dal Regolamento di contabilità.

Art. 28

    1. Il servizio di tesoreria, da disciplinarsi con apposito regolamento, verrà affidato ad istituto bancario abilitato alle funzioni, sotto l'osservanza della legge e regolamenti in materia.

TITOLO SESTO

Art. 29

    1. Il Segretario-Direttore è nominato dall’Assemblea consorziale su proposta del Consiglio Direttivo.

    2. La determinazione dei compensi è competenza del Consiglio Direttivo in relazione anche ai poteri, funzioni e quant’altro fissato nella convenzione - contratto da stipulare in sede di conferimento dell’incarico.

    3. Il Segretario – Direttore è, comunque, responsabile della ordinaria amministrazione e sovrintende a tutti i servizi consorziali oltre che dare attuazione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 30

    1. La sospensione, la revoca e la destituzione del Segretario - Direttore deve essere deliberata a scrutinio segreto col voto di due terzi dei componenti in carica dell'Assemblea Consorziale, sentite le di lui discolpe.

Art. 31

    1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si richiamano, in quanto compatibili, le norme e le disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti vigenti in materia, per gli Enti Locali.

Art. 32 - Segni distintivi

Il Consorzio assume come proprio simbolo lo stemma riportato in calce, rappresentato da uno scudo, con in capo esterno la scritta "CONSORZIO BIM PIAVE" e nell'ombelico la

scritta “TREVISO”, con all’interno il campo in fasce, quella superiore con sfondo il cielo azzurro che evidenzia un castello a tre torri simboleggiante i Comuni ed un sistema montuoso simbolo del territorio consorziale che riporta l’attraversamento, partendo dal lato superiore destro la sagoma del fiume Piave che si stende fino alla fascia inferiore con sfondo verde e con sovrastante un albero a testimoniare la fertile campagna della Marca Trevigiana.

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