L'art. 1, comma 8, recita:
I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione
di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere
di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito
del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione
degli oneri di cui all'art. 52 del testo unic al pagamento
di un sovracanone annuo di Lire 1300 per ogni chilowatt
di potenza nominale media, risultate all'atto di concessione.
La stessa legge 959/53 all'art. 1 comma 14, stabilisce la
destinazione dei sovracanoni: Esclusivamente a favore del
progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché
ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza
dello Stato.
E importante l'introduzione di questo comma in quanto viene
dimostrata, da parte del legislatore, la volontà
di tutelare e sostenere le popolazioni montane, svantaggiate
geograficamente rispetto ai territori di pianura, introducendo,
con il sovracanone, un finanziamento costante che sia pero
indirizzato non a interventi che gia godono del patrocinio
statale quanto piuttosto ad obiettivi di diretto interesse
delle comunità locali.
Nell'aprile del 1954 il Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici definisce l'entità fisica bacino
imbrifero montano e, con successivi decreti del Ministero
dei Lavori Pubblici (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio
1955), vengono delimitati i confini di questi bacini dove
già esistevano concessioni di grandi derivazioni
d'acqua per la produzione di forza motrice. Coinvolti in
questa particolare delimitazione geografica circa 4000 comuni,
la metà degli esistenti in Italia.
I comuni dei bacini imbriferi vengono
quindi, con l'emanazione della legge 959/53, regolati in
consorzi obbligatori che rientrano negli ambiti degli enti
locali e sono disciplinati dalle norme relative a questi.
Inizia così il cammino del Consorzio
Bim Piave di Treviso e vengono avviati i primi incontri
tra sindaci e amministratori dei 34 comuni racchiusi nel
bacino imbrifero stabilito dal Ministero per i Lavori Pubblici
con decreto 14 dicembre 1954 n. 7021.
Dei 34 comuni individuati dal bacino,
sedici sono definiti montani (o collinari) o fanno parte
del territorio in zona montana, diciotto sono rivieraschi.
I comuni definiti montani sono: Cavaso del Tomba, Cison
di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Paderno del
Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo,
Revine Lago, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio
Veneto. I comuni definiti rivieraschi sono: Breda di Piave,
Cimadolmo, Crocetta del Montello, Giavera del Montello,
Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Moriago della Battaglia,
Nervesa della Battaglia, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda,
San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Sernaglia
della Battaglia, Spresiano, Susegana, Volpago del Montello,
Zenson di Piave.
La costituzione del Consorzio tra i 34
comuni non risulta una semplice formalità in quanto
si scontrano diversi pareri degli enti interessati.
Interviene anche l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana
a svolgere opera di mediazione. L'importanza del nuovo ente
viene comunque riconosciuta e i consigli comunali dei 34
comuni deliberano la costituzione del Consorzio ed approvano
il relativo statuto.
Così, con decreto 3 ottobre 1956
n. 4805/Div. IV del Prefetto della Provincia di Treviso,
nasce il Consorzio Obbligatorio fra i Comuni della Marca
Trevigiana facenti parte del Bacino Imbrifero del Piave.
Scopo del Consorzio,
come precisato dallo statuto che si richiama alla legge
959/53, e quello di provvedere all'amministrazione del fondo
comune, determinato dai sovracanoni, impegnandolo nella
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita intese
a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni
interessate, come:
a ) esecuzione di opere stradali
di competenza dei comuni;
b ) costruzione
di acquedotti, di ospedali, poliambulatori e la costruzione
di opere idrauliche, igieniche e la estensione di linee
elettriche;
c ) costruzione
di edifici destinati all'istruzione;
d ) esecuzione
di opere di sistemazione montana, che non siano di competenza
dello Stato.
e ) assumere,
in conto e spesa dei singoli comuni la progettazione e la
esecuzione di opere di competenza dei comuni stessi che
si inquadrino nelle spese programmate dal Consorzio;
f ) effettuare
tutte le operazioni necessarie per finanziare provvisoriamente
i comuni o le iniziative programmate, in attesa di pagamenti
da parte degli Enti debitori;
g ) compiere
ogni altra operazione finanziaria che sia deliberata dall'Assemblea,
nonche concedere finanziamenti a comuni o altri Enti che
operano nel quadro delle iniziative programmate e cio entro
il limite dei fondi disponibili.
Sono in genere escluse
dall'intervento le opere che hanno un interesse relativo
al particolare ambito dei singoli comuni. Possono invece
essere finanziate opere di singoli comuni, allorche questi,
per la particolare posizione topografica, siano esclusi
dai benefici diretti o indiretti delle opere di carattere
generale. Altri scopi del Consorzio sono:
a ) chiedere
l'erogazione della fornitura diretta di energia elettrica,
ai sensi dell'art. 3 della Legge 27 dicembre 1953 n. 959;
b ) rappresentare
i comuni consorziati in tutte le pratiche da trattare siain
sede amministrativa e giurisdizionale e inerenti alla ripartizione
dei fondi in contrasto sia con altri Consorzi Bim di altre
province che con le Societa concessionarie di grandi derivazioni
di acqua.
Il primo atto dell'Assemblea Consorziale
nella sua prima riunione, che ebbe luogo il 7 febbraio 1957
a Treviso nella sede dell'Associazione dei Comuni della
Marca Trevigiana, fu la nomina del Presidente che venne
individuato senza incertezze nel dott. Francesco Fabbri,
rappresentante del Comune di Pieve di Soligo, che si era
particolarmente distinto nell'opera di coagulo e di convincimento
ai comuni per la realizzazione del Consorzio. Nella stessa
seduta venne costituito anche il Consiglio Direttivo di
cui entrano a farvi parte il rag. Giovanni Sernaglia (del
comune di Valdobbiadene), il dott. Pietro Feltrin ( Ponte
di Piave ), il cav. Giuseppe Manfrenuzzi (Mareno di Piave),
il cav. Giuseppe Cecchinel (Revine Lago), il dott. Antonio
Vanetti (Crocetta del Montello) e il cav. Domenico De Sandre
(Spresiano). A svolgere le funzioni di Segretario del Consorzio
venne chiamato Luigi Toniolo, segretario del Comune di Pieve
di Soligo.
Nel contempo, oltre a dibattere al suo
interno, il Consorzio Bim di Treviso venne chiamato anche
a discutere la suddivisione del riparto dei sovracanoni,
versati dalle societa concessionarie di grandi derivazioni
d'acqua del fiume Piave, con le altre cinque province interessate:
Belluno, Venezia, Trento, Bolzano e Udine.
Non si tratta di dibattimenti semplici,
considerati gli interessi in ballo, ma la buona volonta
dei rappresentanti dei vari Consorzi riesce a far sottoscrivere
un accordo. I12 aprile 1957 vengono così divise L.
243.000.000, derivanti dai primi sovracanoni: il 65,9465
% ai comuni (tutti montani) della Provincia di Belluno,
il 21,66% ((L.52.633.800) ai comuni della provincia di Treviso,
il 3,34% ai comuni della provincia di Venezia, il 3,7037%
ai comuni della provincia di Trento, il 3,7037% ai comuni
della provincia di Udine e 1' 1,6461 % ai comuni della provincia
di Bolzano.
La prima ripartizione (che il Ministero
dei Lavori Pubblici sanciva con decreto n. 2203 del 18 maggio
1957) aveva comunque valore provvisorio. Ci vollero diversi
altri incontri per trovare un accordo: nell'aprile del 1958
i rappresentanti delle varie realta delle 6 province si
riunirono a Belluno senza giungere a nessuna apprezzabile
conclusione; miglior esito ebbe la convocazione a Pieve
di Soligo (presieduta da Francesco Fabbri) nel novembre
dello stesso anno, quando vennero fissati dei criteri parametrici
e venne chiesta la mediazione dell'Uncem (Unione Nazionale
Comuni ed Enti Montani).
Nel febbraio del 1959 nella riunione che si tenne a Treviso,
l'Uncem rendeva noti i risultati delle sue elaborazioni
nell'applicazione dei criteri concordati a Pieve di Soligo:
1. Consorzio di Belluno
73,000 %
2. Consorzio di Treviso
16,000 %
3. Comuni di Venezia
2,725 %
4. Comuni di Udine 2,605%
5. Comuni di Trento 2,700%
6. Comuni di Bolzano
0,980%
7. A disposizione per
casi particolari 2,000 %
Tali percentuali vennero poi modificate
in quanto venne riconosciutoche il Consorzio di Treviso,
il piu danneggiato rispetto ai criteri adottati nella ripartizione,
poteva ottenere l'attribuzione del 2% in piu e successivamente
un altro 1% fino a giungere al 19%.
Alcuni comuni della provincia di Venezia,
tra cui San Dona di Piave, non accettarono il riparto proposto
dall'Uncem e presentarono ricorso al Ministero dei Lavori
Pubblici il quale, per sollecitare un accordo, diede tempo
6 mesi, a partire dal 4 ottobre del 1958 per la definizione
di un riparto definitivo altrimenti vi avrebbe proweduto
d'ufficio (secondo le disposizioni di legge).
I Consorzi di Belluno
e Treviso, pur di trovare l'accordo, rinunciarono a mezzo
punto ciascuno in favore del neocostituito consorzio di
Venezia e quindi la ripartizione definitive fu la seguente:
1. Consorzio di Belluno
71,50 %
2.Consorzio di Treviso
18,50 %
3. Comuni di Venezia
3,72%
4. Comuni di Udine 2,60%
5. Comuni di Trento 2,70%
6. Comuni di Bolzano
0,98%
Questa suddivisione, accettata da tutti
i rappresentanti delle varie realta interessate, vedeva
il sigillo del Ministero dei Lavori Pubblici con decreto
29 luglio 1959 n. 2434. I1 Consorzio Bim Piave di Treviso
aveva così ~una solida base di riferimento su cui
impostare il suo programma operativo in favore delle popolazioni
locali). |