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La Costituzione

La storia del Consorzio Bim Piave ha inizio con la legge n. 959 del 27 dicembre 1953. Modificando le precedenti normative sulle acque e sugli impianti elettrici (un Regio Decreto del 1933) venivano delimitati i territori montani determinando i bacini imbriferi montani. Il termine montano non era però inteso in senso restrittivo (pur se l'iniziativa di legge prendeva spunto dall'art. 44 della Costituzione che predisponeva provvedimenti a favore delle zone montane) in quanto l'istituzione di questi bacini, come poi avverrà mantenendo comunque predominante il ruolo dei territori montani, sanciva per tutti i comuni attraversati dai fiumi, definiti comuni rivieraschi, il diritto ad un risarcimento per l'uso delle acque, da parte dei concessionari di grandi derivazioni, ai fini della produzione di energia elettrica.

La relazione Helfer-Pugliese alla legge sulla montagna, la legge 991 del 1952, già andava a prevedere alcuni importanti argomenti che poi sarebbero stati richiamati nel provvedimento legislativo del 1953: Se la costruzione di impianti elettrici, sottraendo l'acqua all'agricoltura, che costituisce la spina dorsale dell'economia montana, turba il suo già vacillante equilibrio, è logico che, se si conviene nella necessità di conservare alla montagna, almeno nelle proporzioni attuali, l'insediamento umano, tale equilibrio venga integrato non solo nel valore dei beni sottratti, ma ancora nella loro potenzialità come fonti di reddito. È evidente che la realizzazione di una pubblica utilità non e più tale quando l’utile gioca in vantaggio di un gruppo con grave pregiudizio di intere zone e di intere popolazioni.

In pratica venivano riconosciuti altri diritti, rispetto a quelli sanciti dalle leggi precedentemente promulgate, in particolare dall'art. 52 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici (n. 1775 del 11 dicembre1933), dove veniva riconosciuta la corresponsione di un sovracanone in favore dei territori compresi nei bacini imbriferi montani e la legge 959 del 1953 interviene appunto a sostegno di quei comuni ove ovviamente si registrano le maggiori ripercussioni determinate dalla presenza di impianti idroelettrici.

Sono trascorsi quarant'anni dalla costituzione del Consorzio Bim Piave, venticinque anni dalla metanizzazione dei primi comuni, Monastier, Salgareda, San Biagio di Callalta, Zenson di Piave. La realtà consortile è scritta nei numeri: 92 comuni metanizzati (82 in provincia di Treviso, gli altri nelle province di Venezia, Belluno e Pordenone), attraverso una rete sotterranea di oltre 3000 chilometri con una distribuzione annua, a più di 100.000 nuclei familiari, di 310 milioni di metri cubi di gas metano.

Il Sen. Francesco Fabbri ha lasciato un segno importante nella storia locale, così come il suo successore, l'On. Marino Corder, entrambi prematuramente scomparsi, e le loro opere sono state poi proseguite dagli altri Presidenti che mi hanno preceduto, Teresa Fabbri e Mario Caramel. Tutti hanno lavorato per il bene della collettività, dando un senso concreto all'impegno in favore delle istituzioni.
Il Piave, fonte d'origine del Consorzio BIM

L'art. 1, comma 8, recita: I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art. 52 del testo unic al pagamento di un sovracanone annuo di Lire 1300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultate all'atto di concessione.

La stessa legge 959/53 all'art. 1 comma 14, stabilisce la destinazione dei sovracanoni: Esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

E importante l'introduzione di questo comma in quanto viene dimostrata, da parte del legislatore, la volontà di tutelare e sostenere le popolazioni montane, svantaggiate geograficamente rispetto ai territori di pianura, introducendo, con il sovracanone, un finanziamento costante che sia pero indirizzato non a interventi che gia godono del patrocinio statale quanto piuttosto ad obiettivi di diretto interesse delle comunità locali.

Nell'aprile del 1954 il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definisce l'entità fisica bacino imbrifero montano e, con successivi decreti del Ministero dei Lavori Pubblici (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955), vengono delimitati i confini di questi bacini dove già esistevano concessioni di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice. Coinvolti in questa particolare delimitazione geografica circa 4000 comuni, la metà degli esistenti in Italia.

I comuni dei bacini imbriferi vengono quindi, con l'emanazione della legge 959/53, regolati in consorzi obbligatori che rientrano negli ambiti degli enti locali e sono disciplinati dalle norme relative a questi.

Inizia così il cammino del Consorzio Bim Piave di Treviso e vengono avviati i primi incontri tra sindaci e amministratori dei 34 comuni racchiusi nel bacino imbrifero stabilito dal Ministero per i Lavori Pubblici con decreto 14 dicembre 1954 n. 7021.

Dei 34 comuni individuati dal bacino, sedici sono definiti montani (o collinari) o fanno parte del territorio in zona montana, diciotto sono rivieraschi. I comuni definiti montani sono: Cavaso del Tomba, Cison di Valmarino, Farra di Soligo, Follina, Miane, Paderno del Grappa, Pederobba, Pieve di Soligo, Possagno, Refrontolo, Revine Lago, Segusino, Tarzo, Valdobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto. I comuni definiti rivieraschi sono: Breda di Piave, Cimadolmo, Crocetta del Montello, Giavera del Montello, Mareno di Piave, Maserada sul Piave, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda, San Biagio di Callalta, Santa Lucia di Piave, Sernaglia della Battaglia, Spresiano, Susegana, Volpago del Montello, Zenson di Piave.

La costituzione del Consorzio tra i 34 comuni non risulta una semplice formalità in quanto si scontrano diversi pareri degli enti interessati.

Interviene anche l'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana a svolgere opera di mediazione. L'importanza del nuovo ente viene comunque riconosciuta e i consigli comunali dei 34 comuni deliberano la costituzione del Consorzio ed approvano il relativo statuto.

Così, con decreto 3 ottobre 1956 n. 4805/Div. IV del Prefetto della Provincia di Treviso, nasce il Consorzio Obbligatorio fra i Comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino Imbrifero del Piave.

Scopo del Consorzio, come precisato dallo statuto che si richiama alla legge 959/53, e quello di provvedere all'amministrazione del fondo comune, determinato dai sovracanoni, impegnandolo nella esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita intese a favorire il progresso economico e sociale delle popolazioni interessate, come:


a ) esecuzione di opere stradali di competenza dei comuni;

b ) costruzione di acquedotti, di ospedali, poliambulatori e la costruzione di opere idrauliche, igieniche e la estensione di linee elettriche;

c ) costruzione di edifici destinati all'istruzione;

d ) esecuzione di opere di sistemazione montana, che non siano di competenza dello Stato.

e ) assumere, in conto e spesa dei singoli comuni la progettazione e la esecuzione di opere di competenza dei comuni stessi che si inquadrino nelle spese programmate dal Consorzio;

f ) effettuare tutte le operazioni necessarie per finanziare provvisoriamente i comuni o le iniziative programmate, in attesa di pagamenti da parte degli Enti debitori;

g ) compiere ogni altra operazione finanziaria che sia deliberata dall'Assemblea, nonche concedere finanziamenti a comuni o altri Enti che operano nel quadro delle iniziative programmate e cio entro il limite dei fondi disponibili.

Sono in genere escluse dall'intervento le opere che hanno un interesse relativo al particolare ambito dei singoli comuni. Possono invece essere finanziate opere di singoli comuni, allorche questi, per la particolare posizione topografica, siano esclusi dai benefici diretti o indiretti delle opere di carattere generale. Altri scopi del Consorzio sono:

a ) chiedere l'erogazione della fornitura diretta di energia elettrica, ai sensi dell'art. 3 della Legge 27 dicembre 1953 n. 959;

b ) rappresentare i comuni consorziati in tutte le pratiche da trattare siain sede amministrativa e giurisdizionale e inerenti alla ripartizione dei fondi in contrasto sia con altri Consorzi Bim di altre province che con le Societa concessionarie di grandi derivazioni di acqua.

Il primo atto dell'Assemblea Consorziale nella sua prima riunione, che ebbe luogo il 7 febbraio 1957 a Treviso nella sede dell'Associazione dei Comuni della Marca Trevigiana, fu la nomina del Presidente che venne individuato senza incertezze nel dott. Francesco Fabbri, rappresentante del Comune di Pieve di Soligo, che si era particolarmente distinto nell'opera di coagulo e di convincimento ai comuni per la realizzazione del Consorzio. Nella stessa seduta venne costituito anche il Consiglio Direttivo di cui entrano a farvi parte il rag. Giovanni Sernaglia (del comune di Valdobbiadene), il dott. Pietro Feltrin ( Ponte di Piave ), il cav. Giuseppe Manfrenuzzi (Mareno di Piave), il cav. Giuseppe Cecchinel (Revine Lago), il dott. Antonio Vanetti (Crocetta del Montello) e il cav. Domenico De Sandre (Spresiano). A svolgere le funzioni di Segretario del Consorzio venne chiamato Luigi Toniolo, segretario del Comune di Pieve di Soligo.

Nel contempo, oltre a dibattere al suo interno, il Consorzio Bim di Treviso venne chiamato anche a discutere la suddivisione del riparto dei sovracanoni, versati dalle societa concessionarie di grandi derivazioni d'acqua del fiume Piave, con le altre cinque province interessate: Belluno, Venezia, Trento, Bolzano e Udine.

Non si tratta di dibattimenti semplici, considerati gli interessi in ballo, ma la buona volonta dei rappresentanti dei vari Consorzi riesce a far sottoscrivere un accordo. I12 aprile 1957 vengono così divise L. 243.000.000, derivanti dai primi sovracanoni: il 65,9465 % ai comuni (tutti montani) della Provincia di Belluno, il 21,66% ((L.52.633.800) ai comuni della provincia di Treviso, il 3,34% ai comuni della provincia di Venezia, il 3,7037% ai comuni della provincia di Trento, il 3,7037% ai comuni della provincia di Udine e 1' 1,6461 % ai comuni della provincia di Bolzano.

La prima ripartizione (che il Ministero dei Lavori Pubblici sanciva con decreto n. 2203 del 18 maggio 1957) aveva comunque valore provvisorio. Ci vollero diversi altri incontri per trovare un accordo: nell'aprile del 1958 i rappresentanti delle varie realta delle 6 province si riunirono a Belluno senza giungere a nessuna apprezzabile conclusione; miglior esito ebbe la convocazione a Pieve di Soligo (presieduta da Francesco Fabbri) nel novembre dello stesso anno, quando vennero fissati dei criteri parametrici e venne chiesta la mediazione dell'Uncem (Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani).

Nel febbraio del 1959 nella riunione che si tenne a Treviso, l'Uncem rendeva noti i risultati delle sue elaborazioni nell'applicazione dei criteri concordati a Pieve di Soligo:

1. Consorzio di Belluno 73,000 %

2. Consorzio di Treviso 16,000 %

3. Comuni di Venezia 2,725 %

4. Comuni di Udine 2,605%

5. Comuni di Trento 2,700%

6. Comuni di Bolzano 0,980%

7. A disposizione per casi particolari 2,000 %

Tali percentuali vennero poi modificate in quanto venne riconosciutoche il Consorzio di Treviso, il piu danneggiato rispetto ai criteri adottati nella ripartizione, poteva ottenere l'attribuzione del 2% in piu e successivamente un altro 1% fino a giungere al 19%.

Alcuni comuni della provincia di Venezia, tra cui San Dona di Piave, non accettarono il riparto proposto dall'Uncem e presentarono ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici il quale, per sollecitare un accordo, diede tempo 6 mesi, a partire dal 4 ottobre del 1958 per la definizione di un riparto definitivo altrimenti vi avrebbe proweduto d'ufficio (secondo le disposizioni di legge).

I Consorzi di Belluno e Treviso, pur di trovare l'accordo, rinunciarono a mezzo punto ciascuno in favore del neocostituito consorzio di Venezia e quindi la ripartizione definitive fu la seguente:

1. Consorzio di Belluno 71,50 %

2.Consorzio di Treviso 18,50 %

3. Comuni di Venezia 3,72%

4. Comuni di Udine 2,60%

5. Comuni di Trento 2,70%

6. Comuni di Bolzano 0,98%

Questa suddivisione, accettata da tutti i rappresentanti delle varie realta interessate, vedeva il sigillo del Ministero dei Lavori Pubblici con decreto 29 luglio 1959 n. 2434. I1 Consorzio Bim Piave di Treviso aveva così ~una solida base di riferimento su cui impostare il suo programma operativo in favore delle popolazioni locali).

 
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